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	<title>Trasporti &#38; Traslochi Internazionali - Cristef s.a.s. &#187; carnet de passage</title>
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	<description>Il tuo preventivo per il trasloco internazionale e preventivo trasporto internazionale</description>
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		<title>https://cristef.it/KENYA-DOCUMENTI-EXPORT/</title>
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		<pubDate>Fri, 23 Jun 2017 16:44:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILVANO</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p>KENYA DOCUMENTI &#8211; EXPORT   DOCUMENTI DI SPEDIZIONE   Oltre alla dichiarazione in dogana, tradizionalmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea le spedizioni destinate al Kenya devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati. Per ulteriori informazioni scrivere a CRISTEF@CRISTEF.IT a) Fattura commerciale Da presentare in triplice copia e redatta in lingua [...]</p><p>The post <a href="//cristef.it/kenya-documenti-export/">https://cristef.it/KENYA-DOCUMENTI-EXPORT/</a> appeared first on <a href="//cristef.it">Trasporti &amp; Traslochi Internazionali - Cristef s.a.s.</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting"><p>
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<p><strong>KENYA DOCUMENTI &#8211; EXPORT</strong></p>
<p><strong> </strong></p>
<p><strong>DOCUMENTI DI SPEDIZIONE</strong></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p>Oltre alla dichiarazione in dogana, tradizionalmente richiesta per tutte le spedizioni (salvo all&#8217;interno dell&#8217;Unione europea le spedizioni destinate al Kenya devono essere accompagnate dai documenti di seguito riportati.</p>
<p>Per ulteriori informazioni scrivere a CRISTEF@CRISTEF.IT</p>
<p><strong>a) Fattura commerciale</strong></p>
<p>Da presentare in triplice copia e redatta in lingua inglese</p>
<p><strong>b) Documento EUR.1</strong></p>
<p>In seguito ad un accordo interinale di partenariato tra Kenya ed UE, i servizi doganali possono richiedere un documento EUR.1 al momento dell&#8217;importazione di prodotti e, in particolare, quando questi sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportato verso l&#8217;UE.</p>
<p>Le spedizioni di valore inferiore a 6.000 Euro o effettuate da un esportatore accreditato, possono dar luogo all&#8217;emissione di una dichiarazione (come per l&#8217;EUR1, quando sono incorporati nella fabbricazione di un prodotto locale e riesportato verso l&#8217;UE). Questa deve essere fatta su una fattura, un buono di consegna o altro documento commerciale che descriva il prodotto in modo sufficientemente dettagliato per essere identificato.</p>
<p>La dichiarazione è la seguente:</p>
<p><em>L&#8217;esportatore dei prodotti coperti dal presente documento (autorizzazione doganale n°&#8230;) dichiara che, salvo esplicita indicazione del contrario, questi prodotti hanno origine preferenziale&#8230;. (Luogo e data)&#8230;.(firma dell&#8217;esportatore e indicazione, per esteso, del nome del firmatario).</em><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><strong>c) Certificato di origine</strong></p>
<p>Per i prodotti di origine comunitaria che non possono beneficiare di un documento EUR.1 e per i prodotti non comunitari, può essere richiesto un Certificato d&#8217;origine, così come per i prodotti alimentari, che dovrà essere redatto sul formulario comunitario.</p>
<p><strong>d) Certificato fitosanitario</strong></p>
<p>Necessario per la frutta, la verdura, le sementi.</p>
<p><strong>e) Certificato sanitario per le carni</strong></p>
<p>Necessario per le carni.</p>
<p>A causa del rischio di contaminazione della malattia della “<em>mucca pazza”,</em> un certo numero di paesi ha deciso di sospendere le importazioni di carni e derivati dai Paesi dell&#8217;Europa.</p>
<p>Il Kenya è aperto ai volatili vivi e agli embrioni di manzo.</p>
<p>Essendo la lista in continua evoluzione si suggerisce di informarsi direttamente presso il proprio importatore in Kenya.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><strong>e) Certificato di libera vendita dei cosmetici</strong></p>
<p>Sulla base delle informazioni fornite dall&#8217;esportatore, attesta che i prodotti spediti sono conformi alla normativa italiana e in libera e corrente vendita sul territorio nazionale.</p>
<p><span style="color: #000000;">  </span></p>
<p><strong>VERIFICA DI CONFORMITÀ PRE-IMPORTAZIONE </strong></p>
<p><span style="color: #000000;">  </span></p>
<p>L&#8217;ente di normazione kenyota (kebs – kenya bureau of standards ) ha introdotto la verifica di conformità pre-esportazione (PVoC) nel programma di standardizzazione per garantire la qualità dei prodotti, i quali devono soddisfare anche gli standard sanitari e di sicurezza e tutela ambientale kenyoti. I prodotti devono soddisfare i requisiti prima che possano essere esportati in Kenya &#8211; alle merci non conformi sarà negato l&#8217;ingresso nel Paese. Per Kenya solo alcune categorie di prodotti alimentari sono esentate dal programma (tra cui farine, oli e grassi animali e vegetali, frutta fresca, prodotti di origine animale e altri).</p>
<p>Tutti i prodotti soggetti al PVoC destinati al Kenya devono ottenere un certificato di conformità nel Paese d&#8217;origine prima dell&#8217;imbarco. Esso costituisce un documento doganale imprescindibile e la responsabilità del suo ottenimento ricade sull&#8217;esportatore.</p>
<p>Il PVoC kenyota garantisce che le merci soddisfano requisiti obbligatori di sicurezza e qualità, consente il commercio internazionale, evita i ritardi doganali e riduce le perdite potenziali derivanti dall&#8217;importazione di prodotti non conformi. Gli elementi chiave del PVoC sono:</p>
<ul>
<li>Controllo fisico prima dell&#8217;imbarco;</li>
<li>Campionamento, test e analisi in laboratori accreditati;</li>
<li>Audit dei processi di produzione;</li>
<li>Controllo documentario della conformità ai regolamenti;</li>
<li>Valutazione della conformità agli standard.</li>
</ul>
<p>Dal 15 novembre 2008, l&#8217;ispezione può essere effettuata da due società autorizzate.</p>
<p>L&#8217;esportatore dovrà comunque avviare la richiesta e scegliere l&#8217;ufficio di controllo. Le società potranno assistere al riempimento e alla piombatura dei contenitori.</p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> ATTENZIONE! dal 5 ottobre 2021 le seguenti materie prime saranno soggette a controlli approfonditi: KEBS ha condotto una sorveglianza del mercato durante la quale ha scoperto che i prodotti elencati di seguito non sono riusciti a soddisfare i requisiti degli standard applicabili. </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Smaltimento pannolini per adulti</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Asciugamani da bagno</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Cavi elettrici</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Piastrelle di ceramica</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Rotoli di garza</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Indumenti per neonati </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Salviette umidificate in tessuto non tessuto</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Catarifrangenti (indumenti ad alta visibilità) </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Igienizzanti per le mani</span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;"> Zaini </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Mascherine chirurgiche </span></strong></p>
<p><strong><span style="font-family: Arial; font-size: small;">Di conseguenza, KEBS ha ordinato l&#8217;immediata attuazione delle misure seguenti in relazione alla certificazione dei prodotti sopra menzionati io. Percorso A: La certificazione di detti prodotti nell&#8217;ambito del percorso A richiederà che le prove siano condotte su campioni prelevati dalla partita durante l&#8217;ispezione fisica. I campioni devono essere testati nel laboratorio dell&#8217;appaltatore PVoC o in qualsiasi altro laboratorio riconosciuto. L&#8217;emissione del CdC deve basarsi, tra gli altri requisiti, sui risultati delle prove dei campioni prelevati dalla partita. ii. Rotta B e/o C: La spedizione successiva immediata sotto una di queste rotte sarà soggetta a ispezione fisica e test (come per la rotta A di cui sopra) indipendentemente dai piani di sorveglianza esistenti. La registrazione o la licenza di prodotti che non soddisfano i requisiti degli standard del Kenya applicabili saranno annullate. La SoR o SoL annullata sarà comunicata a KEBS.</span></strong></p>
<p><span style="color: #000000;">  </span></p>
<p><strong>SPEDIZIONE TEMPORANEA</strong></p>
<p><span style="color: #000000;">  </span></p>
<p>Il paese non aderisce alla convenzione ATA. Le esportazioni temporanee si fanno secondo la procedura della normativa in uso per mezzo di un agente.</p>
<p>Chiedere maggiori informazioni a CRISTEF@CRISTEF.IT</p>
<p><span style="color: #000000;">  </span></p>
<p><strong>TRASPORTO E IMBALLAGGIO</strong></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><strong>a) Documenti di trasporto</strong></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><strong>b) Lista dei colli</strong></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><strong>c) Assicurazione trasporto</strong></p>
<p>Le spedizioni destinate al paese possono essere effettuate senza obbligo di assicurazione locale.</p>
<p><span style="color: #000000;">  </span></p>
<p><strong>d) Trattamento degli imballaggi in legno </strong></p>
<p>Gli imballaggi in legno destinati al Kenya devono essere trattati e marcati secondo la normativa</p>
<p>ISPM-15 FAO.</p>
<p>Per ulteriori informazioni è possibile contattare: cristef@cristef.it</p>
<p><span style="color: #000000;">  </span></p>
<p><strong>Informazione trasporto</strong><strong> </strong></p>
<p>Il trasporto stradale assicura circa l&#8217;80% del trasporto interno complessivo. Ciò nonostante la rete stradale è decadente ma sono molti i progetti di riabilitazione.</p>
<p>La rete ferroviaria è a corsia unica, costituisce la seconda modalità di trasporto nel paese. Al momento è in corso un piano di modernizzazione la “<em>Railways Master Plan 2050</em>”.</p>
<p>A livello marittimo, le infrastrutture sono sature. Il porto di Mombasa è oggetto di un piano di modernizzazione su 25 anni.</p>
<p>Le infrastrutture aeree sono sviluppate.</p>
<p>Per fare del Kenya il principale hub dell&#8217;Africa Centrale, Orientale e dell&#8217;Oceano indiano, il governo ha lanciato dei lavori di modernizzazione.</p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><strong>Documenti per veicoli importati temporaneamente</strong></p>
<p>È obbligatorio il carnet di passaggio in dogana per veicoli importati temporaneamente. Ulteriori informazioni rivolgersi al locale ufficio ACI (AUTOMOBIL CLUB ITALIANO)</p>
<p>In alternativa bisogna pagare una cauzione uguale all&#8217;importo dei diritti doganali.</p>
<p>Gli aeroporti internazionali sono: Nairobi, Mombasa, Eldoret; quelli nazionali sono: Malindi, Lamu, Kisumu, Lockichoggio.</p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><strong>PASSAPORTO E VISTI</strong></p>
<p><span style="color: #000000;"> </span></p>
<p><strong>Visto d&#8217;ingresso</strong>: necessario, può essere richiesto presso l&#8217;Ambasciata del Kenya a Roma o direttamente in aeroporto. Le categorie di visto sono le seguenti: <strong> </strong></p>
<ul>
<li>visto di transito (transit visa, USD 20 ) valido da uno a sette giorni;</li>
<li>visto turistico (tourist visa, 50 USD o 40 EURO) valido per un mese, tre mesi o, in casi particolari, rinnovabile fino a sei mesi;</li>
<li>visto multiplo (multiple visa, USD 110) per affari;</li>
<li>visto valevole per un unico viaggio (single journey visa, 25 USD o 20 EURO)</li>
<li>visto per entrata doppia (double-entry visa, 25 USD o 20 EURO) rilasciato a persone che entrano in Kenya per poi proseguire in altro Paese membro della “East Africa Community” (oltre al Kenya ne fanno parte Uganda, Rwanda, Burundi e Tanzania) e rientrare successivamente in Kenya.</li>
</ul>
<p>Nel caso in cui il visto venga richiesto in aeroporto, le Autorità keniote accettano il pagamento dei relativi diritti in dollari statunitensi di recente emissione. Il pagamento può essere effettuato anche con equivalente ammontare in Euro.</p>
</p>
<p></p>
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		<title>https://cristef.it/spedizionieri-doganali/</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 10:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILVANO</dc:creator>
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		<description><![CDATA[<p> Assistiamo  doganalmente gli importatori ed esportatori in tutti i punti doganali Italiani, chiedeteci un preventivo di sdoganamento fornendoci tipologia della merce, paese di arrivo, classificazione doganale , valore della merce ed inviateci i documenti in vostro possesso: fattura, packing list, bill of lading. Attenzione : e&#8217; importante che ci forniate tutti i documenti emessi dal [...]</p><p>The post <a href="//cristef.it/spedizionieri-doganali/">https://cristef.it/spedizionieri-doganali/</a> appeared first on <a href="//cristef.it">Trasporti &amp; Traslochi Internazionali - Cristef s.a.s.</a>.</p>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting">[contact-form-7]
<div> Assistiamo  doganalmente gli importatori ed esportatori in tutti i punti doganali Italiani, chiedeteci un preventivo di sdoganamento fornendoci tipologia della merce, paese di arrivo, classificazione doganale , valore della merce ed inviateci i documenti in vostro possesso: fattura, packing list, bill of lading.</div>
<div>Attenzione : e&#8217; importante che ci forniate tutti i documenti emessi dal paese di origine, certificati sanitari, certificati di conformita&#8217;, certificati radiometrici, fatture, packing list, certificati di origine.</div>
<div>
<p>Importanti novita&#8217; riguardo al regime Iva dei beni in esportazione ed Importazione:</p>
<div>I servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali di beni di cui all&#8217;articolo 9 del D.p.r. 633/72 possono beneficiare della non imponibilita&#8217; IVA solo se resi direttamente all&#8217;esportatore, al titolare del regime di transito, all&#8217;importatore, o al destinatario dei beni.</div>
<div>Restano pertanto esclusi dal beneficio di non imponibilità i servizi resi dalle imprese di trasporto resi a committenti diversi da quelli appena citati (c.d. sub vettori o subcontraenti).</p>
<p>Lo prevede l’art. 5 <em>septies</em> del D.L. n. 146/2021 (c.d. “decreto fiscale” come convertito in legge dalla L. 215/2021), che recepisce, a decorrere dal 1 gennaio 2022, l’orientamento della Corte di Giustizia UE (causa C-288/16 del 29/06/2017), secondo il quale il regime di esenzione IVA (<em>rectius</em> non imponibilità) previsto dall’art 146 della Direttiva IVA si applica solo sui servizi di trasporto resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni. Restano salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova norma</p>
<p>Si tratta di una novità importante per le imprese di trasporto, che spesso si trovano a sub affidare a terzi soggetti il trasporto di alcune tratte, poiché restringe significativamente l’ambito applicativo della non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale. Infatti, se con l’attuale formulazione dell’art. 9 D.P.R. n. 633/72, la non imponibilità del trasporto risulta condizionata al fatto che il servizio sia “relativo” ad un bene in esportazione o importazione (in tal caso a condizione che il corrispettivo sia incluso nel valore doganale); diversamente con la novella normativa, viene introdotto anche l’ulteriore requisito, secondo cui la non imponibilità per i servizi in questione spetta solo ove il servizio sia reso direttamente all’esportatore o importatore.</p>
<p>Nel dettaglio, l’art. 9, comma 1, n .2 del D.p.r. 633/72 si limita attualmente a prevedere la non imponibilità per i “<em>trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69</em>” cosicché sin ora il regime di favore è stato di regola applicato avendo unicamente a riferimento la “connessione” del trasporto con un bene in esportazione o importazione, anche in considerazione del fatto che la stessa amministrazione finanziaria aveva avuto modo di precisare che la non imponibilità per tali trasporti spetta  “<em>anche nel caso in cui gli stessi vengano effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti</em>” (cfr. Circ. n. 26/411138 del 3/08/ 1979 e Circ. n. 62/539917 del 3/11/ 1973).</p>
<p>A livello comunitario l’art. 146 della Direttiva IVA prevede che gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, qualora direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE, il regime di esenzione previsto dall’art. 146, risulta applicabile solo nell’ipotesi in cui i servizi di trasporto vengano forniti “<em>direttamente al mittente o al destinatario di detti beni</em>”, con la conseguenza che i servizi resi dall’eventuale sub-trasportatore, sovente necessari per una efficiente gestione dei trasporti internazionali, non possono essere esentati dall’imposta, non essendo forniti direttamente al destinatario o all’esportatore di tali merci, bensì a una controparte contrattuale di quest’ultimo.</p>
<p>In tale scenario, al fine di risolvere l’incompatibilità della norma interna a quella comunitaria, l’art. 9 del D.p.r. 633/72 viene modificato precisando che i servizi di trasporto non imponibili non comprendono quelli resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore e dal destinatario dei beni. In particolare, viene aggiunto un ulteriore comma all’art. 9 ove si prevede che <em>“Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma”.</em></p>
<p>Le nuove disposizioni si renderanno tuttavia applicabili dal 1 gennaio 2022 facendo salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data nel rispetto del principio del legittimo affidamento. E’ opportuno precisare tuttavia che le nuove disposizioni impatteranno unicamente i servizi resi a imprese committenti stabilite in Italia in applicazione delle regole generali di territorialità previste dall’art. 7-ter del D.p.r. 633/1972. Di converso i servizi resi a committenti esteri resteranno non soggetti ad IVA in Italia come in passato.</p>
<p>Impatti operativi per le imprese di spedizione e trasporto</p>
<p>Fermo restando quanto sopra è utile rilevare che dalla formulazione normativa si evince anche che, oltre ai servizi resi all’esportatore/importatore/destinatario, il trattamento di non imponibilità resta applicabile anche ai servizi di trasporto resi ai soggetti che prestano i servizi di cui al numero 4 dell’art. 9, ossia ai “ <em><span style="text-decoration: underline;">i servizi di spedizione relativi </span>ai trasporti di cui al precedente n. 1), <span style="text-decoration: underline;">ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile</span> ai sensi (3) del primo comma dell’art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali</em>”.</p>
<p>Per quanto sopra, pertanto, per le imprese di trasporto che rendono servizi alle imprese di spedizione risulterà applicabile il regime di non imponibilità a condizione ovviamente che il trasporto abbia ad oggetto beni in esportazione/transito/importazione (in tale ultimo caso a patto che il corrispettivo della spedizione sia incluso nel valore dichiarato in dogana in sede di importazione). Analoghe considerazioni riguardano anche i servizi relativi alle operazioni doganali tipicamente forniti dalle imprese che agiscono in dogana quali rappresentanti doganali ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 952/2013.</p>
<p>Ciò è confermato anche dalla documentazione dei lavori parlamentari, ove a commento delle nuove disposizioni viene riportato che la novella intende specificare che le prestazioni non imponibili non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:</p>
<ul>
<li>dall’esportatore;</li>
<li>dal titolare del regime di transito;</li>
<li>dall’importatore;</li>
<li>dal destinatario dei beni;</li>
<li>dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, <span style="text-decoration: underline;">a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile</span>;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali</span>.</li>
</ul>
<p>Dalla lettura a <em>contraris</em> per i servizi di trasporto resi ai soggetti sopramenzionati è applicabile il regime di non imponibilità.</p>
<p>Casistiche ricorrenti</p>
<ul>
<li>servizio di trasporto reso a committente estero: l’operazione è non soggetta ad IVA ai sensi dell’’art. 7-ter del D.p.r. 633/72;</li>
<li>servizio di trasporto reso a impresa di spedizione: se l’operazione ha ad oggetto un bene in esportazione/importazione/transito, l’operazione è non imponibile ai sensi dell’art. 9 secondo la novella normativa; lo stesso trattamento risulterebbe applicabile anche ove il servizio di trasporto fosse reso da una impresa di spedizione ad altra impresa di spedizione.</li>
<li>servizio di trasporto reso a committente italiano diverso da esportatore/importatore e impresa di spedizione per quanto sopra: l’operazione è soggetta ad IVA ordinaria.</li>
</ul>
</div>
</div>
<p></p>
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