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	<title>Trasporti &#38; Traslochi Internazionali - Cristef s.a.s. &#187; regime di transito</title>
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	<description>Il tuo preventivo per il trasloco internazionale e preventivo trasporto internazionale</description>
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		<title>https://cristef.it/spedizionieri-doganali/</title>
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		<pubDate>Thu, 03 Nov 2022 10:57:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>SILVANO</dc:creator>
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			<content:encoded><![CDATA[<div itemscope itemtype="http://schema.org/BlogPosting">[contact-form-7]
<div> Assistiamo  doganalmente gli importatori ed esportatori in tutti i punti doganali Italiani, chiedeteci un preventivo di sdoganamento fornendoci tipologia della merce, paese di arrivo, classificazione doganale , valore della merce ed inviateci i documenti in vostro possesso: fattura, packing list, bill of lading.</div>
<div>Attenzione : e&#8217; importante che ci forniate tutti i documenti emessi dal paese di origine, certificati sanitari, certificati di conformita&#8217;, certificati radiometrici, fatture, packing list, certificati di origine.</div>
<div>
<p>Importanti novita&#8217; riguardo al regime Iva dei beni in esportazione ed Importazione:</p>
<div>I servizi di trasporto connessi agli scambi internazionali di beni di cui all&#8217;articolo 9 del D.p.r. 633/72 possono beneficiare della non imponibilita&#8217; IVA solo se resi direttamente all&#8217;esportatore, al titolare del regime di transito, all&#8217;importatore, o al destinatario dei beni.</div>
<div>Restano pertanto esclusi dal beneficio di non imponibilità i servizi resi dalle imprese di trasporto resi a committenti diversi da quelli appena citati (c.d. sub vettori o subcontraenti).</p>
<p>Lo prevede l’art. 5 <em>septies</em> del D.L. n. 146/2021 (c.d. “decreto fiscale” come convertito in legge dalla L. 215/2021), che recepisce, a decorrere dal 1 gennaio 2022, l’orientamento della Corte di Giustizia UE (causa C-288/16 del 29/06/2017), secondo il quale il regime di esenzione IVA (<em>rectius</em> non imponibilità) previsto dall’art 146 della Direttiva IVA si applica solo sui servizi di trasporto resi direttamente al mittente o al destinatario dei beni. Restano salvi i comportamenti difformi adottati dai contribuenti anteriormente alla data di entrata in vigore della nuova norma</p>
<p>Si tratta di una novità importante per le imprese di trasporto, che spesso si trovano a sub affidare a terzi soggetti il trasporto di alcune tratte, poiché restringe significativamente l’ambito applicativo della non imponibilità dei servizi di trasporto internazionale. Infatti, se con l’attuale formulazione dell’art. 9 D.P.R. n. 633/72, la non imponibilità del trasporto risulta condizionata al fatto che il servizio sia “relativo” ad un bene in esportazione o importazione (in tal caso a condizione che il corrispettivo sia incluso nel valore doganale); diversamente con la novella normativa, viene introdotto anche l’ulteriore requisito, secondo cui la non imponibilità per i servizi in questione spetta solo ove il servizio sia reso direttamente all’esportatore o importatore.</p>
<p>Nel dettaglio, l’art. 9, comma 1, n .2 del D.p.r. 633/72 si limita attualmente a prevedere la non imponibilità per i “<em>trasporti relativi a beni in esportazione, in transito o in importazione temporanea, nonché i trasporti relativi a beni in importazione i cui corrispettivi sono inclusi nella base imponibile ai sensi del primo comma dell’art. 69</em>” cosicché sin ora il regime di favore è stato di regola applicato avendo unicamente a riferimento la “connessione” del trasporto con un bene in esportazione o importazione, anche in considerazione del fatto che la stessa amministrazione finanziaria aveva avuto modo di precisare che la non imponibilità per tali trasporti spetta  “<em>anche nel caso in cui gli stessi vengano effettuati da più vettori o da terzi sub-contraenti</em>” (cfr. Circ. n. 26/411138 del 3/08/ 1979 e Circ. n. 62/539917 del 3/11/ 1973).</p>
<p>A livello comunitario l’art. 146 della Direttiva IVA prevede che gli Stati membri esentano le prestazioni di servizi, compresi i trasporti e le operazioni accessorie, qualora direttamente connesse alle esportazioni o importazioni di beni. Secondo la sentenza della Corte di Giustizia UE, il regime di esenzione previsto dall’art. 146, risulta applicabile solo nell’ipotesi in cui i servizi di trasporto vengano forniti “<em>direttamente al mittente o al destinatario di detti beni</em>”, con la conseguenza che i servizi resi dall’eventuale sub-trasportatore, sovente necessari per una efficiente gestione dei trasporti internazionali, non possono essere esentati dall’imposta, non essendo forniti direttamente al destinatario o all’esportatore di tali merci, bensì a una controparte contrattuale di quest’ultimo.</p>
<p>In tale scenario, al fine di risolvere l’incompatibilità della norma interna a quella comunitaria, l’art. 9 del D.p.r. 633/72 viene modificato precisando che i servizi di trasporto non imponibili non comprendono quelli resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore e dal destinatario dei beni. In particolare, viene aggiunto un ulteriore comma all’art. 9 ove si prevede che <em>“Le prestazioni di cui al primo comma, numero 2), non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi dall’esportatore, dal titolare del regime di transito, dall’importatore, dal destinatario dei beni o dal prestatore dei servizi di cui al numero 4) del medesimo primo comma”.</em></p>
<p>Le nuove disposizioni si renderanno tuttavia applicabili dal 1 gennaio 2022 facendo salvi i comportamenti adottati anteriormente a tale data nel rispetto del principio del legittimo affidamento. E’ opportuno precisare tuttavia che le nuove disposizioni impatteranno unicamente i servizi resi a imprese committenti stabilite in Italia in applicazione delle regole generali di territorialità previste dall’art. 7-ter del D.p.r. 633/1972. Di converso i servizi resi a committenti esteri resteranno non soggetti ad IVA in Italia come in passato.</p>
<p>Impatti operativi per le imprese di spedizione e trasporto</p>
<p>Fermo restando quanto sopra è utile rilevare che dalla formulazione normativa si evince anche che, oltre ai servizi resi all’esportatore/importatore/destinatario, il trattamento di non imponibilità resta applicabile anche ai servizi di trasporto resi ai soggetti che prestano i servizi di cui al numero 4 dell’art. 9, ossia ai “ <em><span style="text-decoration: underline;">i servizi di spedizione relativi </span>ai trasporti di cui al precedente n. 1), <span style="text-decoration: underline;">ai trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione nonché ai trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile</span> ai sensi (3) del primo comma dell’art. 69; i servizi relativi alle operazioni doganali</em>”.</p>
<p>Per quanto sopra, pertanto, per le imprese di trasporto che rendono servizi alle imprese di spedizione risulterà applicabile il regime di non imponibilità a condizione ovviamente che il trasporto abbia ad oggetto beni in esportazione/transito/importazione (in tale ultimo caso a patto che il corrispettivo della spedizione sia incluso nel valore dichiarato in dogana in sede di importazione). Analoghe considerazioni riguardano anche i servizi relativi alle operazioni doganali tipicamente forniti dalle imprese che agiscono in dogana quali rappresentanti doganali ai sensi dell’art. 18 del Regolamento (UE) n. 952/2013.</p>
<p>Ciò è confermato anche dalla documentazione dei lavori parlamentari, ove a commento delle nuove disposizioni viene riportato che la novella intende specificare che le prestazioni non imponibili non comprendono i servizi di trasporto resi a soggetti diversi:</p>
<ul>
<li>dall’esportatore;</li>
<li>dal titolare del regime di transito;</li>
<li>dall’importatore;</li>
<li>dal destinatario dei beni;</li>
<li>dal prestatore di servizi di spedizione relativi a trasporti di persone eseguiti in parte nel territorio dello Stato e in parte in territorio estero in dipendenza di unico contratto, <span style="text-decoration: underline;">a trasporti di beni in esportazione, in transito o in temporanea importazione, nonché a trasporti di beni in importazione sempreché i corrispettivi dei servizi di spedizione siano inclusi nella base imponibile</span>;</li>
<li><span style="text-decoration: underline;">dal prestatore di servizi relativi alle operazioni doganali</span>.</li>
</ul>
<p>Dalla lettura a <em>contraris</em> per i servizi di trasporto resi ai soggetti sopramenzionati è applicabile il regime di non imponibilità.</p>
<p>Casistiche ricorrenti</p>
<ul>
<li>servizio di trasporto reso a committente estero: l’operazione è non soggetta ad IVA ai sensi dell’’art. 7-ter del D.p.r. 633/72;</li>
<li>servizio di trasporto reso a impresa di spedizione: se l’operazione ha ad oggetto un bene in esportazione/importazione/transito, l’operazione è non imponibile ai sensi dell’art. 9 secondo la novella normativa; lo stesso trattamento risulterebbe applicabile anche ove il servizio di trasporto fosse reso da una impresa di spedizione ad altra impresa di spedizione.</li>
<li>servizio di trasporto reso a committente italiano diverso da esportatore/importatore e impresa di spedizione per quanto sopra: l’operazione è soggetta ad IVA ordinaria.</li>
</ul>
</div>
</div>
<p></p>
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